Articolo 1
Dichiarazione d'intenti
Il fine della presente Convenzione è quello di promuovere la cooperazione volta a prevenire e combattere più efficacemente la criminalità organizzata transnazionale.
Articolo 2
Definizione di termini
Ai fini della presente Convenzione:
a) con il termine "Organizzazione criminale" s'intende un gruppo strutturato di tre o più persone, che esiste per un periodo di tempo e che agisce di concerto con lo scopo di commettere uno o più reati gravi stabiliti in conformità con la Presente Convenzione, al fine di ottenere direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario o altro beneficio materiale;
b) con il termine "reato grave" s'intende una condotta che costituisce un reato punibile con un periodo massimo di privazione della libertà di almeno quattro anni o con una pena più grave;
c) con "gruppo strutturato" s'intende un gruppo che non è formato in modo casuale per la commissione immediata di un reato e che non ha bisogno di avere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità della loro appartenenza o una struttura sviluppata;
d) con "proprietà" si intendono i beni di ogni tipo, sia corporei che incorporei, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché i documenti legali o strumenti che provano il diritto a tali beni o l'interesse in essi;
e) con "proventi del crimine" s'intende qualsiasi bene derivato da, o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
f) con "congelamento" o "sequestro" s'intende il divieto temporaneo di cedere, convertire, disporre o trasferire un bene oppure l'assunzione temporanea della custodia o controllo di un bene sulla base dell'ordine di un tribunale o altra autorità competente;
g) con il termine "confisca", che include l'espropriazione ove applicabile, s'intende la privazione permanente di un bene per ordine di un tribunale o altra autorità competente;
h) con il termine "reato presupposto" s'intende il reato da cui sono stati generati dei proventi che possono diventare oggetto di un reato come definito nell'articolo 6 della presente Convenzione;
i) con il termine "consegna controllata" s'intende la tecnica che consente ad un carico illecito o sospetto di uscire, passare attraverso o entrare nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e la supervisione delle loro competenti autorità, al fine di svolgere le indagini su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
j) con il termine "organizzazione regionale per l'integrazione economica" s'intende un'organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale i suoi Stati membri abbiano trasferito la competenza rispetto alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accogliere, approvare o accedere ad essa; i riferimenti agli "Stati Parte" ai sensi della presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni entro i limiti della loro competenza.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente Convenzione si applica, salvo se essa stabilisce diversamente, nella prevenzione, indagine e perseguimento dei:
(a) reati stabiliti in conformità agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione,
(b) reati gravi come definiti nell'articolo 2 della presente Convenzione;
laddove il reato è di natura transnazionale e implica un'organizzazione criminale.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo un reato è di natura transnazionale se:
(a) è commesso in più di uno Stato;
(b) è commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo ha luogo in un altro Stato;
(c) è commesso in uno Stato ma implica un'organizzazione criminale che svolge le sue attività in più di uno Stato; oppure
(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.
Articolo 4
Tutela della sovranità
1. Gli Stati Parte adempiono ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione compatibilmente con i principi di pari sovranità e integrità territoriale degli Stati e con il principio di non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nulla nella presente Convenzione conferisce ad uno Stato Parte il diritto di esercitare la giurisdizione nel territorio di un altro Stato e di svolgere le funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell'altro Stato in conformità alla sua legge nazionale.
Articolo 5
Configurazione come reato della partecipazione in un'organizzazione criminale
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per definire come reati, se commessi intenzionalmente,
(a) uno o entrambi dei seguenti atti in quanto reati distinti da quelli che implicano tentata o perpetrata attività criminale:
(i) accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per uno scopo relativo, in maniera diretta o indiretta, al conseguimento di un beneficio finanziario o altro beneficio materiale e, ove richiesto dalla legislazione nazionale, che implica un atto intrapreso da uno dei partecipanti in esecuzione dell'accordo o che implica un'organizzazione criminale;
(ii) condotta di una persona che, conoscendo lo scopo e l'attività criminale generale di un'organizzazione criminale o la sua intenzione di commettere i reati in questione, prende parte attiva in:
a. attività criminali dell'organizzazione criminale;
b. altre attività dell'organizzazione criminale sapendo che la sua partecipazione contribuirà al conseguimento dello scopo criminale descritto sopra;
(b) organizzare, dirigere, aiutare, istigare, facilitare o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un'organizzazione criminale.
2. La conoscenza, l'intento, il fine, lo scopo o l'accordo a cui si fa riferimento nel paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze reali oggettive.
3. Gli Stati Parte la cui legislazione interna richiede il coinvolgimento di un'organizzazione criminale per gli scopi dei reati di cui al paragrafo 1 (a)(i) del presente articolo devono assicurare che la loro legislazione interna includa tutti i reati gravi che implicano organizzazioni criminali. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte il cui ordinamento giuridico richiede un atto in esecuzione dell'accordo per gli scopi dei reati di cui al paragrafo 1 (a)(i) del presente articolo, devono informare di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite all'atto della loro firma o del deposito dei loro strumenti di ratifica, accoglimento o adesione alla presente Convenzione.
Articolo 6
Configurazione come reato del riciclaggio dei proventi del crimine
1. Ogni Stato Parte adotta, in conformità ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, le misure legislative o di altro tipo necessarie per definire come reati, se commessi intenzionalmente:
(a) (i) la conversione o la cessione di proprietà, sapendo che tali proprietà costituiscono proventi del crimine, allo scopo di nascondere o occultare l'origine illecita delle proprietà o di aiutare le persone coinvolte nella perpetrazione del reato presupposto a sfuggire alle conseguenze legali della loro azione;
(ii) il nascondere o occultare la vera natura, fonte, luogo, disposizione, movimento o titolarità della proprietà o i diritti rispetto ad essa, conoscendo che tale proprietà è provento di reato;
(b) fatti salvi i concetti di base del suo ordinamento giuridico:
(i) l'acquisizione, il possesso o l'uso di proprietà sapendo, al momento del ricevimento, che tale proprietà è provento di crimine;
(ii) la partecipazione, l'associazione o l'associazione a delinquere finalizzata a commettere o tentare di commettere, nonché il concorso, il favoreggiamento, l'istigazione a commettere i reati definiti nel presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
(a) Ciascuno Stato Parte deve cercare di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più ampia gamma di reati presupposti;
(b) Ciascuno Stato Parte deve includere come reati presupposti tutti i reati gravi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione nonché i reati definiti conformemente agli articoli 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione prevede una lista di specifici reati presupposti, essi devono quantomeno includere in tale lista una gamma esauriente di reati connessi con le organizzazioni criminali;
(c) Ai fini della lettera (b), i reati presupposti devono includere reati commessi sia nell'ambito che al di fuori della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti solo quando la condotta pertinente costituisce reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato in cui è commesso e costituirebbe reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se fosse stato commesso in quest'ultimo.
(d) Ciascuno Stato Parte deve fornire copia delle proprie leggi che danno efficacia al presente articolo e di eventuali successive modifiche di tali leggi o una descrizione delle stesse al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
(e) Se richiesto dai principi fondamentali della legislazione nazionale di uno Stato Parte, può essere previsto che i reati definiti nel paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
(f) La conoscenza, l'intento o lo scopo richiesti quale elemento di un reato indicato nel paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze oggettive reali.
Articolo 7
Misure per combattere il riciclaggio di denaro
1. Ciascuno Stato Parte:
(a) deve istituire un regime nazionale normativo e di supervisione comprensivo per banche ed istituti finanziari non bancari e, ove opportuno, altri organi particolarmente soggetti al riciclaggio di denaro, nell'ambito della sua competenza, al fine di prevenire e individuare tutte le forme di riciclaggio di denaro, il quale regime deve evidenziare gli obblighi di identificazione del cliente, conservazione degli atti e segnalazione di transazioni sospette;
(b) deve assicurare, senza pregiudizio per gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, che le autorità amministrative, normative, di polizia ed altre autorità dedicate alla lotta contro il riciclaggio (comprese le autorità giudiziarie ove appropriato ai sensi della legislazione nazionale) abbiano la capacità di cooperare e scambiare informazioni a livello sia nazionale che internazionale secondo le condizioni contemplate dalle proprie leggi nazionali e, a tal fine, deve considerare l'istituzione di un'unità d'intelligence finanziaria che serva come centro nazionale per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni concernenti potenziale riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte devono considerare l'attuazione di misure fattibili per individuare e controllare il movimento di contante e di adeguati strumenti negoziabili attraverso le loro frontiere, fatte salve le tutele per garantire l'uso appropriato delle informazioni e senza impedire in alcun modo il movimento di capitali legali. Tali misure possono includere l'obbligo per gli individui e le imprese di comunicare il trasferimento transfrontaliero di quantità sostanziali di contanti e di adeguati strumenti negoziabili.
3. Nell'istituire un regime normativo e di supervisione nazionale ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio per altri articoli della presente Convenzione, gli Stati Parte sono sollecitati ad utilizzare come direttive le iniziative pertinenti delle organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali in materia di riciclaggio di denaro.
4. Gli Stati Parte devono cercare di sviluppare e promuovere la cooperazione globale, regionale, sub-regionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, di polizia e normative nel settore finanziario al fine di combattere il riciclaggio di denaro.
Articolo 8
Configurazione come reato della corruzione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per configurare come reato, se commesso intenzionalmente:
(a) la promessa, l'offerta o la concessione ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, di un indebito vantaggio per l'ufficiale stesso o altra persona o ente, affinché lo stesso agisca o si astenga dall'agire nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;
(b) la sollecitazione o accettazione da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, di un vantaggio indebito per l'ufficiale stesso o altra persona o ente affinché lo stesso agisca o si astenga dall'agire nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
2. Ciascuno Stato Parte deve considerare l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per configurare come reato la condotta di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolge un funzionario pubblico straniero o di un organismo internazionale. Similmente, ciascuno Stato Parte deve considerare la configurazione come reato di altre forme di corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte deve anche adottare le misure necessarie per configurare come reato la partecipazione di un complice in un reato definito ai sensi del presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9, il termine "pubblico ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un pubblico servizio come definito nella legislazione nazionale e come applicato nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione svolge quella funzione.
Articolo 9
Misure contro la corruzione
1. Oltre alle misure indicate nell'articolo 8 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte deve adottare, nella misura adeguata e compatibile con il suo sistema giuridico, misure legislative, amministrative o altre misure efficaci per promuovere l'integrità e per prevenire, individuare e punire la corruzione dei pubblici ufficiali.
2. Ciascuno Stato Parte adotta misure per garantire un'azione efficace da parte delle proprie autorità per prevenire, individuare e punire la corruzione dei pubblici ufficiali, fornendo anche a tali autorità l'indipendenza adeguata per prevenire l'uso d'influenze improprie sulle loro azioni.
Articolo 10
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, compatibilmente con i suoi principi giuridici, per configurare la responsabilità delle persone giuridiche per la partecipazione nei reati gravi che coinvolgono un'organizzazione criminale e per i reati definiti in conformità agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile, o amministrativa.
3. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ciascuno Stato Parte garantisce, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili conformemente al presente articolo siano sottoposte a sanzioni penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprese le sanzioni di natura pecuniaria.
Articolo 11
Azione penale, giudizio e sanzioni
1. Ciascuno Stato Parte deve rendere la perpetrazione di un reato definito ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di detto reato.
2. Ciascuno Stato Parte cerca di assicurare che eventuali poteri giuridici discrezionali ai sensi della propria legislazione interna relativi all'azione penale nei confronti di persone per reati compresi nella presente Convenzione siano esercitati per ottimizzare l'efficacia delle misure di polizia rispetto a quei reati e con il dovuto riguardo per la necessità di dissuadere dalla perpetrazione di tali reati.
3. Nel caso di reati stabiliti in conformità agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, conformemente al suo ordinamento interno e con il dovuto riguardo per i diritti della difesa, per garantire che le condizioni imposte in relazione a decisioni di rilascio in attesa di processo o appello tengano in considerazione la necessità di assicurare la presenza dell'imputato nei successivi procedimenti penali.
4. Ciascuno Stato Parte deve assicurare che i suoi tribunali o altre autorità competenti rammentino la grave natura dei reati inclusi nella presente Convenzione quando considerano l'eventualità di un rilascio anticipato o libertà su cauzione di persone condannate per tali reati.
5. Ciascuno Stato Parte definisce ai sensi della propria legislazione nazionale, ove opportuno, un lungo periodo di termini di prescrizione in cui cominciare i procedimenti per qualsiasi reato incluso nella presente Convenzione ed un periodo più lungo in cui il presunto autore di reato abbia eluso l'amministrazione della giustizia.
6. Nulla nella presente Convenzione incide sul principio che la descrizione dei reati stabiliti nella presente Convenzione e delle difese legali applicabili o di altri principi giuridici che controllano la legalità della condotta sia riservata alla legislazione nazionale di uno Stato Parte e che tali reati siano perseguiti e puniti in conformità con detta legislazione.
Articolo 12
Confisca e sequestro
1. Gli Stati Parte adottano nella misura più ampia possibile nell'ambito del proprio ordinamento giuridico le misure necessarie per consentire la confisca di:
(a) proventi derivati da reati inclusi nella presente Convenzione o proprietà il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
(b) proprietà, attrezzature o altri mezzi utilizzati o destinati ad essere utilizzati in reati previsti nella presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte adottano le misure che possono rendersi necessarie per consentire l'identificazione, il rintraccio, il congelamento o il sequestro di qualsiasi oggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini della sua eventuale confisca.
3. Qualora i proventi di reato siano stati trasformati o convertiti, in tutto o in parte, in altra proprietà, tale proprietà sarà passibile delle misure a cui si fa riferimento nel presente articolo, in luogo dei profitti.
4. Qualora i proventi di reato siano stati fusi con proprietà acquisita da fonti legittime, tale proprietà, senza pregiudizio per eventuali poteri relativi al congelamento o al sequestro, è passibile di confisca nella misura del valore stimato dei proventi fusi.
5. I redditi o altri benefici derivati da proventi di reato, da proprietà frutto della trasformazione o conversione dei proventi del crimine o da proprietà con cui sono stati fusi i proventi del crimine saranno anche passibili delle misure a cui si fa riferimento nel presente articolo, nello stesso modo e nella stessa misura dei proventi di reato.
6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 13, ciascuno Stato Parte conferisce il potere ai propri tribunali o altre autorità competenti di ordinare che vengano resi disponibili o sequestrati documenti commerciali, finanziari o bancari. Gli Stati Parte non si rifiutano di agire conformemente alle disposizioni del presente paragrafo adducendo il segreto bancario.
7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un autore di reato dimostri l'origine lecita dei presunti proventi di reato o altra proprietà passibile di confisca, nella misura in cui tale obbligo sia compatibile con i principi del loro ordinamento giuridico nazionale e con la natura dei procedimenti giudiziari e di altro tipo.
8. Le disposizioni del presente articolo non devono essere intese a detrimento dei diritti di parti terze in buona fede.
9. Nulla nel presente articolo incide sul principio che le misure a cui esso fa riferimento devono essere definite ed attuate in conformità con, e fatte salve, le disposizioni dell'ordinamento nazionale dello Stato Parte.
Articolo 13
Cooperazione internazionale a scopo di confisca
l. Uno Stato Parte che abbia ricevuto una richiesta da altro Stato Parte, avente giurisdizione su un reato incluso nella presente Convenzione, di confiscare proventi di reato, proprietà, attrezzature o altri mezzi di cui all'articolo 12 paragrafo 1, della presente Convenzione situati nel suo territorio deve, nella massima misura possibile consentita dal proprio ordinamento giuridico nazionale:
(a) presentare la richiesta alle sue autorità competenti con lo scopo di ottenere un mandato di confisca e, se tale mandato viene concesso, dare efficacia ad essa; o
(b) presentare alle proprie autorità competenti, con il fine di dare efficacia ad esso nella misura richiesta, un mandato di confisca emesso da un tribunale del territorio dello Stato Parte richiedente conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della presente Convenzione nella misura in cui esso concerne proventi di reato, proprietà, attrezzature o altri mezzi a cui si fa riferimento nell'articolo 12, paragrafo 1, situati nel territorio dello Stato Parte richiesto.
2. in seguito alla richiesta presentata da un altro Stato Parte che abbia giurisdizione su un reato incluso nella presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta le misure per identificare, rintracciare, congelare o sequestrare proventi di reato, proprietà, attrezzature o altri mezzi riferiti nell'articolo 12, paragrafo 1, della presente Convenzione allo scopo di eventuale confisca che deve essere ordinata dallo Stato Parte richiedente oppure, aderendo alla richiesta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni dell'articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili mutatis mutandis al presente articolo. Oltre alle informazioni specificate nell'articolo 18, paragrafo 15, le richieste presentate ai sensi del presente articolo devono contenere:
(a) nel caso di una richiesta pertinente al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una descrizione della proprietà che deve essere confiscata e una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente sufficiente da consentire allo Stato Parte richiesto di espletare il mandato ai sensi del proprio ordinamento nazionale;
(b) nel caso di una richiesta pertinente al paragrafo 1 (b) del presente articolo, una copia giuridicamente accettabile di un mandato di confisca, su cui si basa la richiesta, emesso dallo Stato Parte richiedente, una dichiarazione dei fatti ed informazioni sulla misura in cui è richiesta l'esecuzione del mandato;
(c) nel caso di una richiesta pertinente al paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente nonché una descrizione delle azioni richieste.
4. Le decisioni o azioni previste nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottate dallo Stato Parte richiesto, in conformità a, e fatte salve le disposizioni del suo ordinamento interno e le sue norme procedurali o eventuali trattati bilaterali o multilaterali, accordi o intese a cui esso possa essere vincolato in relazione allo Stato Parte richiedente.
5. Ciascuno Stato Parte deve fornire copie delle sue leggi e regolamenti che danno effetto al presente articolo e di eventuali modifiche successive di tali leggi e regolamenti o una descrizione degli stessi al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
6. Se uno Stato Parte sceglie di subordinare l'adozione delle misure di cui ai paragrafi l e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato pertinente, quello Stato Parte considera la presente Convenzione la base di trattato necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato a cui fa riferimento la richiesta non è un reato incluso nella presente Convenzione.
8. Le disposizioni del presente articolo non devono essere intese a detrimento dei diritti di parti terze in buona fede.
9. Gli Stati Parte devono considerare la possibilità di stipulare trattati bilaterali o multilaterali, accordi o intese per migliorare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa conformemente al presente articolo.
Articolo 14
Alienazione delle proprietà o dei proventi di reato confiscati
1. Le proprietà o i proventi di reato confiscati da uno Stato Parte conformemente all'articolo 12 o dell'articolo 13 paragrafo 1, della presente Convenzione sono alienate da quello Stato Parte in conformità con la propria legislazione nazionale e procedure amministrative.
2. Nell'espletare la richiesta presentata da un altro Stato Parte in conformità con l'articolo 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte devono dare considerazione prioritaria, nella misura consentita dalla legislazione nazionale e se così richiesto, alla restituzione delle proprietà o dei proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente affinché esso possa risarcire le vittime del reato o restituire tali proprietà o proventi del crimine ai loro legittimi proprietari.
3. Nell'espletare la richiesta presentata da un altro Stato Parte in conformità con l'articolo 12 e 13 della presente Convenzione, uno Stato Parte può considerare in modo speciale la possibilità di stipulare accordi o intese concernenti:
(a) il contributo del valore di tali proprietà o proventi di reato o somme derivanti dalla vendita di tali proventi di reato o proprietà o parte degli stessi a favore del fondo designato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2 (c), della presente Convenzione e di organismi internazionali specializzati nella lotta contro la criminalità organizzata.
(b) la ripartizione tra gli Stati Parte, su base regolare o caso per caso, di tali proventi di reato o proprietà o somme derivanti dalla vendita di tali proventi di reato o proprietà, conformemente alla sua legislazione nazionale e procedure amministrative.
Articolo 15
Giurisdizione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure che possono essere necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati definiti ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, se:
(a) il reato è commesso nel territorio di quello Stato Parte; o
(b) il reato è commesso a bordo di una nave che batte la bandiera di quello Stato Parte o un aereo che è registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui il reato è commesso.
2. Fatto salvo l'articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può anche stabilire la sua giurisdizione su tale reato se:
(a) il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte;
(b) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che abbia la sua residenza abituale nel suo territorio; o
(c) il reato è:
(i) uno di quelli definiti nell'articolo 5, paragrafo 1, della presente Convenzione, ed è commesso fuori del suo territorio con il fine di commettere un reato grave all'interno del suo territorio;
(ii) uno di quelli definiti nell'articolo 6, paragrafo 1 (b)(ii) della presente Convenzione ed è commesso fuori del suo territorio con il fine di commettere un reato di cui all'articolo 6, paragrafo l (a)(i) o (ii) o (b) (i) della presente Convenzione all'interno del suo territorio.
3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 10, della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta le misure che possono essere necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati inclusi nella presente Convenzione quando il presunto autore di reato è presente nel suo territorio ed esso non estrada tale persona solo perché essa è uno dei suoi cittadini.
4. Ciascuno Stato Parte può anche adottare le misure che possono essere necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati inclusi nella presente Convenzione quando il presunto autore di reato è presente sul suo territorio ed esso non lo estrada.
5. Qualora uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione conformemente al paragrafo l o 2 del presente articolo sia stato informato, o abbia appreso diversamente, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario rispetto alla stessa condotta, le autorità competenti di quegli Stati Parte si consultano, come opportuno, reciprocamente al fine di coordinare le loro azioni.
6. Fatte salve le norme del diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di eventuale giurisdizione penale stabilita da uno Stato Parte in conformità alla sua legislazione interna.
Articolo 16
Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati contemplati da questa Convenzione o in casi in cui un reato indicato nell'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) implichi un'organizzazione criminale e la persona che è oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale è richiesta l'estradizione sia punibile ai sensi delle leggi nazionali sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.
2. Se la richiesta di estradizione include diversi reati gravi separati, alcuni dei quali non sono contemplati dalla presente Convenzione lo Stato Parte richiesto può applicare questo articolo anche per quanto concerne gli ultimi reati.
3. Ognuno dei reati a cui il presente articolo si applica deve essere considerato incluso quale reato passibile di estradizione in qualsiasi trattato in materia di estradizione esistente tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad includere tali reati quali reati passibili di estradizione in ogni trattato in materia di estradizione che sarà concluso tra di essi.
4. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha un trattato di estradizione esso può considerare la presente Convenzione quale base giuridica per l'estradizione in relazione a qualsiasi reato a cui questo articolo si applica.
5. Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato:
(a) al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica, accoglimento, approvazione o adesione alla presente Convezione debbono informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite se adottano la presente Convenzione quale base giuridica per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte alla presente Convenzione e
(b) qualora essi non considerino la presente Convenzione quale base giuridica per la cooperazione in materia di estradizione, cercano, ove opportuno, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte alla presente Convenzione al fine di attuare il presente articolo.
6. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati a cui si applica il presente articolo come reati passibili di estradizione tra di essi.
7. L'estradizione è subordinata alle condizioni contemplate dalle leggi nazionali dello Stato Parte richiesto o da trattati applicabili in materia di estradizione, incluse tra l'altro le condizioni in relazione al requisito di pena minima per l'estradizione ed i motivi in base ai quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'estradizione.
8. Gli Stati Parte, fatte salve le loro leggi nazionali, cercano di accelerare le procedure di estradizione e semplificare i requisiti di prova ad essa relativi per quanto concerne qualsiasi reato a cui si applica il presente articolo.
9. Subordinatamente alle disposizioni delle sue leggi nazionali e dei suoi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto, su richiesta dello Stato Parte richiedente e convinto che le circostanze siano urgenti e lo giustifichino, può arrestare la persona di cui è richiesta l'estradizione e che è presente sul suo territorio o adottare altre misure adeguate per garantire la sua presenza al procedimento di estradizione.
10. Qualora uno Stato Parte, sul cui territorio si trovi un presunto autore di reato, non estradi tale persona in relazione ad uno dei reati di cui al presente articolo per il semplice fatto che è suo cittadino, esso è obbligato, su richiesta dello Stato Parte richiedente l'estradizione, a presentare il caso, senza indebito ritardo alle sue Autorità competenti ai fini dell'azione penale. Tali Autorità devono adottare una decisone e condurre il loro procedimento nello stesso modo come nel caso di qualsiasi altro reato grave in conformità alle leggi nazionali di tale Stato Parte. Gli Stati Parte interessati devono cooperare l'un con l'altro, in particolare in merito agli aspetti procedurali e probatori, per garantire l'efficacia di tale azione penale.
11. Se uno Stato Parte può, in base alle proprie leggi nazionali, estradare o consegnare uno dei propri cittadini solo a condizione che tale persona sia riconsegnata a tale Stato Parte per scontare la sentenza imposta quale risultato del processo o procedimento per cui l'estradizione o la consegna della persona è stata richiesta e tale Stato Parte e lo Stato Parte richiedente l'estradizione accettano tale opzione e altre condizioni che ritengano appropriate, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente ad assolvere l'obbligo esposto nel paragrafo 10 del presente articolo.
12. Se l'estradizione richiesta allo scopo di applicare una sentenza è rifiutata in quanto la persona richiesta è cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta, qualora lo contempli la sua legislazione nazionale e in conformità con i requisiti di tale legislazione, su richiesta della Parte richiedente, deve considerare l'applicazione della sentenza che è stata imposta ai sensi della legislazione nazionale della Parte richiedente o la parte residua di ciò.
13. Chiunque sia sottoposto ad un procedimento concernente uno dei reati contemplati dal presente articolo ha diritto ad un equo trattamento in tutte le fasi del procedimento, incluso il godimento di tutti i diritti e le garanzie disposti dalla legge nazionale dello Stato Parte nel cui territorio si trova tale persona.
14. Nulla nella presente Convenzione deve essere inteso come imposizione di un obbligo di estradizione se lo Stato Parte richiesto ha validi motivi per ritenere che la richiesta è stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origini etniche o opinioni politiche, o che l'accoglimento di tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla posizione di tale persona per una di tali ragioni.
15. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di estradizione per il semplice motivo che il reato implica anche questioni fiscali.
16. Prima di rifiutare l'estradizione, lo Stato Parte richiesto, ove conveniente, deve consultarsi con lo Stato Parte richiedente per fornirgli ampia possibilità di presentare le sue opinioni e fornire informazioni relative alla sua asserzione.
17. Gli Stati Parte cercheranno di stipulare intese bilaterali e multilaterali o accordi al fine di consentire o di accrescere l'efficacia dell'estradizione.
Articolo 17
Trasferimento di persone condannate
Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di aderire ad intese bilaterali o multilaterali o accordi in materia di trasferimento nel loro territorio di persone condannate a reclusione o ad altre forme di privazione della libertà per reati contemplati dalla presente Convenzione, affinché possano completare l'espiazione della loro pena in detto territorio.
Articolo 18
Mutua assistenza giudiziaria
1. Gli Stati Parte debbono fornirsi la più ampia mutua assistenza giudiziaria in indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari concernenti i reati contemplati dalla presente Convenzione come disposto nell'articolo 3 e debbono accordarsi tale assistenza reciproca se lo Stato Parte richiedente ha motivi fondati per ritenere che il reato indicato nell'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) sia di natura transnazionale, cioè che le vittime, i testimoni, i proventi, i mezzi o le prove di tali reati siano situati nello Stato Parte richiesto e che il reato implichi un'organizzazione criminale.
2. La mutua assistenza giudiziaria deve essere concessa nella misura più ampia possibile conformemente alle leggi, trattati, accordi e intese pertinenti dello Stato Parte richiesto relativamente ad indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari concernenti i reati di cui una persona giuridica può essere considerata responsabile, in conformità all'articolo 10 della presente Convenzione, nello Stato Parte richiedente.
3. La mutua assistenza giudiziaria da fornirsi in conformità con il presente articolo può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
(a) raccolta di prove o di dichiarazioni da persone
(b) notifica di documenti giudiziari
(c) effettuazione di perquisizioni, sequestri e congelamenti
(d) esame di oggetti e luoghi
(e) fornire informazioni, elementi probatori e perizie
(f) fornire originali o copie autenticate di relativi documenti e atti, inclusi atti governativi, bancari, finanziari, societari o di imprese
(g) individuazione o rintraccio di proventi del crimine, proprietà, mezzi o altri elementi a fini probatori
(h) agevolazione della comparizione volontaria di persone nello Stato Parte richiedente
(i) qualsiasi altro tipo di assistenza che non sia in contrasto con le leggi nazionali dello Stato Parte richiesto.
4. Senza pregiudizio per le leggi nazionali le autorità competenti di uno Stato Parte possono trasmettere, senza richiesta previa, ad un'autorità competente di un altro Stato Parte informazioni concernenti questioni penali laddove ritengano che tali informazioni potrebbero essere utili all'autorità nell'espletare o concludere con successo indagini e procedimenti penali o potrebbero condurre ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte in conformità alla presente Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni in conformità al paragrafo 4 del presente articolo deve aver luogo senza pregiudizio per le indagini e i procedimenti penali svolti nello Stato delle autorità competenti che forniscono le informazioni. Le autorità competenti che ricevono le informazioni debbono soddisfare la richiesta che dette informazioni rimangano riservate, anche temporaneamente, o siano soggette a limitazioni per quanto riguarda il loro uso. Ciò non impedisce tuttavia che lo Stato Parte ricevente diffonda nel suo procedimento informazioni che discolpano una persona accusata. In tale caso, prima della loro diffusione lo Stato Parte ricevente deve darne notizia allo Stato Parte che le ha trasmesse e, se richiesto, consultarsi con esso. Laddove, in casi eccezionali, non sia possibile darne notizia in anticipo, lo Stato Parte ricevente deve informare tempestivamente lo Stato Parte che ha trasmesso le informazioni della loro diffusione.
6. Le disposizioni del presente articolo non incidono sugli obblighi assunti in conformità ad altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno in tutto o in parte la mutua assistenza giudiziaria.
7. Se gli Stati Parte in questione non sono vincolati da un trattato di mutua assistenza giudiziaria si applicano i paragrafi da 9 a 29 del presente articolo per le richieste presentate in conformità ad esso. Se gli Stati Parte sono vincolati da un tale trattato, si applicano le corrispondenti disposizioni di esso a meno che gli Stati Parte non convengano invece di applicare i paragrafi da 9 a 29 del presente articolo. Gli Stati Parte sono decisamente incoraggiati ad applicare tali paragrafi se essi agevolano la cooperazione.
8. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire la mutua assistenza giudiziaria in conformità al presente articolo a causa del segreto bancario.
9. Gli Stati Parte possono rifiutarsi di fornire la mutua assistenza giudiziaria in conformità al presente articolo per assenza del principio di doppia incriminazione. Lo Stato Parte richiesto tuttavia, se lo ritiene opportuno, può fornire assistenza, nella misura decisa a sua discrezione, a prescindere dal fatto se la condotta costituisca un reato ai sensi delle leggi nazionali dello Stato Parte richiesto.
10. Una persona che sia detenuta o stia scontando una pena nel territorio di uno Stato Parte e di cui sia richiesta la presenza in un altro Stato Parte per scopi di identificazione, testimonianza o per fornire altrimenti assistenza nella raccolta di prove per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in relazione a reati contemplati dalla presente Convenzione, può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) la persona dà spontaneamente il suo consenso consapevole
(b) le competenti autorità di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, subordinatamente alle condizioni che tali Stati Parte ritengano opportune.
11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
(a) lo Stato Parte in cui la persona è trasferita deve avere l'autorità e l'obbligo di tenere sotto custodia detta persona, a meno che diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte da cui la persona è stata trasferita
(b) lo Stato Parte in cui la persona è trasferita deve adempiere senza indugio l'obbligo di riconsegnare in custodia la persona allo Stato Parte da cui essa è stata trasferita come precedentemente convenuto, o come altrimenti convenuto, dalle competenti autorità di entrambi gli Stati Parte
(c) lo Stato Parte in cui la persona è trasferita non deve richiedere allo Stato Parte da cui la persona è stata trasferita di avviare un procedimento di estradizione per il ritorno della persona
(d) alla persona trasferita sarà riconosciuto il periodo in cui ha scontato la pena nello Stato da cui è stata trasferita come tempo trascorso in detenzione nello Stato Parte in cui è stata trasferita.
12. A meno che uno Stato Parte da cui una persona deve essere trasferita in conformità ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo accetti ciò, tale persona a prescindere dalla sua nazionalità, non deve essere perseguita, detenuta, punita o soggetta ad altra eventuale restrizione della sua libertà personale nel territorio dello Stato in cui essa è trasferita per atti, omissioni o convinzioni precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato da cui tale persona è stata trasferita.
13. Ciascuno Stato Parte deve designare un'autorità centrale che abbia la responsabilità e il potere di ricevere richieste di mutua assistenza giudiziaria, e di eseguirle o di trasmetterle alle competenti autorità perché le eseguano. Qualora uno Stato Parte abbia una regione o territorio particolare con un diverso sistema di mutua assistenza giudiziaria esso può designare una diversa autorità centrale che abbia la stessa funzione per tale regione o territorio. Le autorità centrali debbono garantire la rapida e adeguata esecuzione o trasmissione delle richieste ricevute. Qualora l'autorità centrale trasmetta la richiesta ad un'autorità competente per l'esecuzione, essa deve incoraggiare la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte dell'autorità competente. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve essere informato dall'autorità centrale designata a tale scopo al momento in cui ciascuno Stato Parte deposita i suoi strumenti di ratifica, accoglimento, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Richieste di mutua assistenza giudiziaria e eventuali comunicazioni relative a ciò debbono essere trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Tale requisito non pregiudica il diritto di uno Stato Parte di richiedere che tali richieste e comunicazioni siano ad esso inviate mediante canali diplomatici e, in casi urgenti, se gli Stati Parte approvano, tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale, se possibile.
14. Le richieste devono essere fatte per iscritto o, se possibile, con mezzi capaci di produrre un documento scritto, in una lingua accettabile per lo Stato Parte richiesto, secondo condizioni che consentono allo Stato Parte di definirne l'autenticità. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve essere informato della lingua o lingue accettabili in ogni Stato Parte nel momento in cui esso deposita i suoi strumenti di ratifica, accoglimento, approvazione o adesione alla Convenzione. In casi urgenti e ove convenuto dagli Stati Parte le richieste possono essere effettuate oralmente, ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto.
15. Una richiesta di mutua assistenza giudiziaria deve contenere:
(a) il nome dell'autorità che effettua la richiesta
(b) l'argomento e la natura dell'indagine, azione penale o procedimento giudiziario a cui fa riferimento la richiesta e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce l'indagine, l'azione penale o il procedimento giudiziario
(c) una sintesi dei relativi fatti, tranne che nelle richieste finalizzate alla notifica di atti giudiziari
(d) una descrizione dell'assistenza richiesta e dei dettagli dell'eventuale particolare procedura che lo Stato Parte richiedente desidera che sia seguita
(e) se possibile, l'identità, il domicilio e la nazionalità di eventuale persona interessata
(f) il motivo per cui le prove, informazioni o azione sono richieste.
16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere ulteriori informazioni se risultano necessarie per l'esecuzione della richiesta in conformità con le sue leggi nazionali o se possono facilitarne l'esecuzione.
17. Una richiesta deve essere eseguita in conformità con le leggi nazionali dello Stato Parte richiesto e, nella misura che non sia in contrasto con le leggi nazionali dello Stato Parte richiesto e se possibile, in conformità con le procedure indicate nella richiesta.
18. Qualora un individuo si trovi nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato quale testimone o perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte il primo Stato Parte, ove possibile e in linea con i fondamentali principi del suo diritto nazionale, può consentire su richiesta dell'altro Stato Parte che l'udienza abbia luogo mediante videoconferenza se non è possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono convenire che l'udienza sia condotta dalle autorità giudiziarie dello Stato Parte richiedente e vi partecipi un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non deve trasmettere o usare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza previo consenso dello Stato Parte richiesto. Nulla nel presente paragrafo impedisce allo Stato Parte richiedente di divulgare nel suo procedimento informazioni o prove che discolpano una persona accusata. In quest'ultimo caso, lo Stato Parte richiedente deve informare lo Stato Parte richiesto prima della divulgazione delle informazioni e se richiesto, consultarsi con lo Stato Parte richiesto. Qualora, in casi eccezionali, non sia possibile una comunicazione anticipata lo Stato Parte richiedente deve informare tempestivamente lo Stato Parte richiesto della divulgazione.
20. Lo Stato Parte richiedente può chiedere che lo Stato Parte richiesto mantenga riservato il contenuto e la sostanza della richiesta tranne che nella misura necessaria per eseguire la richiesta. Se lo Stato Parte richiesto non può conformarsi con il requisito della riservatezza deve informarne prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. La mutua assistenza giudiziaria può essere rifiutata:
(a) se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni del presente articolo
(b) se lo Stato Parte richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta possa arrecare pregiudizio alla sua sovranità, sicurezza, ordre public o altri fondamentali interessi
(c) se le autorità dello Stato Parte richiesto non possono, in base alla loro legge nazionale, espletare l'azione richiesta per quanto concerne un reato simile qualora esso sia stato oggetto di indagini, azione penale o procedimento penale nell'ambito della loro giurisdizione
(d) se è in contrasto con il sistema giudiziario dello Stato Parte richiesto relativamente alla mutua assistenza giudiziaria per la richiesta da concedersi.
22. Gli Stati parte non possono respingere una richiesta di mutua assistenza giudiziaria per il solo motivo che il reato implica anche questioni fiscali.
23. Debbono essere forniti i motivi di un eventuale rifiuto di mutua assistenza giudiziaria.
24. Lo Stato Parte richiesto deve eseguire la richiesta di mutua assistenza giudiziaria al più presto e deve tenere il più possibile conto di eventuali scadenze suggerite dallo Stato Parte richiesto e per le quali sono forniti i motivi preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto deve rispondere alle ragionevoli richieste dello Stato Parte richiedente sullo stato dell'espletamento della richiesta. Lo Stato Parte richiedente deve informare tempestivamente lo Stato Parte richiesto se l'assistenza richiesta non è più necessaria.
25. La mutua assistenza giudiziaria può essere differita dallo Stato Parte richiesto se interferisce con indagini, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
26. Prima di respingere una richiesta in conformità con il paragrafo 21 del presente articolo o differire la sua esecuzione in conformità al paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto deve consultarsi con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza può essere concessa subordinatamente ai termini e condizioni che ritiene necessari. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni esso deve soddisfare le condizioni.
27. Senza pregiudizio per l'applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, un testimone, perito o altra persona che su richiesta dello Stato Parte richiedente accetta di fornire prove in un procedimento o assistenza in una indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non deve essere perseguito, detenuto, punito o sottoposto ad altre eventuali restrizioni della sua libertà personale in tale territorio in relazione a fatti, omissioni o convinzioni precedentemente alla sua partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto cessa quando il testimone, il perito o altra persona, avendo avuto l'opportunità di partire entro un periodo di quindici giorni consecutivi, o entro un periodo convenuto dagli Stati Parte, dalla data in cui la persona interessata è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria alle autorità giudiziarie, essa è rimasta tuttavia volontariamente sul territorio dello Stato Parte richiedente o, dopo averlo lasciato, è tornata di sua spontanea volontà.
28. I costi ordinari per l'esecuzione di una richiesta debbono essere sostenuti dallo Stato Parte richiesto, salvo diversamente stabilito dagli Stati Parte interessati. Se per adempiere alla richiesta sono o saranno necessarie spese di natura sostanziale o straordinaria, gli Stati Parte debbono consultarsi per stabilire i termini e le condizioni per eseguire la richiesta, nonché il modo in cui le spese saranno sostenute.
29. Lo Stato Parte richiesto:
(a) deve fornire allo Stato Parte richiedente copie degli atti governativi, documenti o informazioni in suo possesso che, conformemente alla sua legislazione nazionale, sono a disposizione del pubblico;
(b) a sua discrezione, può fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni che ritiene opportune copie di eventuali atti governativi, documenti o informazioni in suo possesso che, conformemente alla sua legislazione nazionale, non sono a disposizione del pubblico.
30. Gli Stati Parte debbono considerare, se opportuno, la possibilità di concludere intese bilaterali o multilaterali, o accordi che servano allo scopo di dare effetto pratico o migliorare le disposizioni del presente articolo.
Articolo 19
Indagini congiunte
Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di accordi o intese bilaterali o multilaterali mediante i quali, in relazione alle materie che sono oggetto di indagine, di azione penale o di procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono istituire organi investigativi congiunti. In assenza di detti accordi o intese, le indagini congiunte potranno essere condotte in base ad accordi conclusi caso per caso. Gli Stati Parte interessati devono garantire il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio sono condotte tali indagini.
Articolo 20
Tecniche investigative speciali
1. Ciascuno Stato membro deve, per quanto consentono i principi basilari del proprio ordinamento giuridico nazionale, secondo le proprie possibilità e alle condizioni previste dalla propria legislazione interna, adottare le misure necessarie per consentire l'uso adeguato delle consegne controllate e, ove ritenga opportuno, l'uso di altre speciali tecniche investigative, quali la sorveglianza elettronica o altre forme di sorveglianza e operazioni sotto copertura, da parte delle proprie autorità competenti nel suo territorio, al fine di combattere efficacemente la criminalità organizzata.
2. Ai fini delle indagini sui reati previsti dalla presente Convenzione, gli Stati Parte sono incoraggiati a concludere, ove necessario, opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali, per utilizzare tali speciali tecniche investigative nel contesto della cooperazione a livello internazionale. Tali accordi o intese dovranno essere conclusi e attuati in piena conformità al principio della pari sovranità degli Stati e dovranno essere condotti in stretta conformità con i termini di detti accordi o intese.
3. In assenza di un accordo o intesa, come previsto al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni relative all'utilizzo di tali speciali tecniche investigative a livello internazionale dovranno essere prese caso per caso e si potrà, se necessario, prendere in considerazione gli accordi e le intese finanziarie, nel rispetto dell'esercizio della giurisdizione degli Stati Parte interessati.
4. La decisione di usare le consegne controllate a livello internazionale può, con il consenso degli Stati Parte interessati, includere metodi che consistono nell'intercettare le merci e lasciare che queste seguano il loro corso intatte o che vengano rimosse o sostituite in tutto o in parte.
Articolo 21
Trasferimento dei procedimenti penali
Gli Stati Parte prendono in considerazione la possibilità di un reciproco trasferimento dei procedimenti per il perseguimento di un reato previsto dalla presente Convenzione, nei casi in cui si ritiene che tale trasferimento sia nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui siano coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l'azione penale.
Articolo 22
Precedenti penali
Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro genere che ritiene opportune, al fine di prendere in considerazione, alle condizioni e allo scopo che esso ritiene adeguato, un'eventuale precedente condanna in un altro Stato di un presunto autore di reato, al fine di utilizzare tali informazioni in un procedimento penale relativo ad un reato previsto dalla presente Convenzione.
Articolo 23
Configurazione del reato di intralcio alla giustizia
Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altro genere, ritenute opportune, al fine di configurare come reati, qualora commessi intenzionalmente i seguenti atti:
(a) l'uso della forza fisica, delle minacce o intimidazioni, ovvero la promessa, I'offerta o la concessione di un indebito beneficio, allo scopo di indurre a rendere falsa testimonianza o di interferire nella resa delle testimonianze o nella produzione delle prove in un procedimento relativo alla commissione dei reati previsti dalla presente Convenzione;
(b) l'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni intese ad interferire con l'esercizio delle funzioni di un pubblico ufficiale nel settore della giustizia o di polizia, in relazione alla commissione dei reati previsti dalla presente Convenzione. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che tuteli altre categorie di pubblici ufficiali.
Articolo 24
Protezione dei testimoni
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure adeguate, secondo le proprie possibilità, per fornire un'efficace tutela da eventuali ricatti o intimidazioni ai testimoni nei procedimenti penali concernenti reati previsti dalla presente Convenzione e, ove opportuno, ai loro familiari e ad altre persone loro vicine.
2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono includere inter alia, fatti salvi i diritti dell'imputato, incluso il diritto ad un giusto processo:
(a) l'adozione di procedure per la protezione fisica di tali persone, quali, nella misura adeguata e attuabile, il trasferimento e, ove opportuno, I'autorizzazione a non divulgare o a limitare la divulgazione delle informazioni concernenti l'identità e il recapito delle suddette persone;
(b) l'elaborazione di norme relative alle prove testimoniali, per consentire ai testimoni di rendere le loro dichiarazioni in modo che venga garantita la loro sicurezza, ad esempio mediante l'uso delle tecnologie delle comunicazioni, quali collegamenti video o altri mezzi idonei.
3. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di accordi o intese con altri Stati per il trasferimento delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime, qualora queste siano anche testimoni.
Articolo 25
Assistenza e protezione delle vittime
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure opportune, secondo le proprie possibilità, per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, di ricatto o intimidazione.
2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire alle vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione l'accesso al risarcimento e alla restituzione.
3. Ciascuno Stato Parte, ai sensi della propria legislazione, adotta misure per consentire che le opinioni e le osservazioni delle vittime vengano presentate e prese in considerazione nelle opportune fasi dei procedimenti penali nei confronti degli autori dei reati, in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.
Articolo 26
Misure per intensificare la cooperazione tra le autorità di polizia
1. Ciascuno Stato Parte adotta misure appropriate per incoraggiare le persone che fanno parte o hanno fatto parte delle organizzazioni criminali:
(a) a fornire informazioni utili alle autorità competenti ai fini delle indagini o della raccolta di prove relative a:
(i) l'identità, la natura, la composizione, la struttura, I'ubicazione o le attività delle organizzazioni criminali;
(ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altre organizzazioni criminali;
(iii) i reati che le organizzazioni criminali hanno commesso o possono commettere;
(b) a fornire alle autorità competenti un aiuto effettivo e concreto che possa contribuire a privare le organizzazioni criminali delle loro risorse o dei proventi del crimine.
2. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la possibilità di prevedere, nei casi opportuni, una riduzione della pena nei confronti di una persona accusata che collabori in modo concreto alle indagini e al perseguimento di un reato previsto dalla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la possibilità di garantire, in conformità ai principi fondamentali della propria legislazione nazionale, l'immunità da procedimenti penali ad una persona che collabori in modo concreto alle indagini e al perseguimento di un reato previsto dalla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone verrà realizzata secondo quanto previsto all'articolo 24 della presente Convenzione.
5. Qualora una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che si trovi in uno Stato Parte, sia in grado di collaborare in modo concreto con le autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la conclusione di accordi o intese, in conformità alle loro rispettive legislazioni nazionali, concernenti l'eventualità da parte dell'altro Stato di prevedere il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 27
Cooperazione di polizia
1. Gli Stati Parte collaborano strettamente l'uno con l'altro, conformemente ai propri rispettivi sistemi giuridici e amministrativi nazionali, al fine di potenziare l'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine per contrastare i reati previsti dalla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta in particolare misure efficaci al fine di:
(a) potenziare e ove necessario stabilire canali di comunicazione tra le loro autorità, organi e servizi competenti, al fine di facilitare un sicuro e rapido scambio di informazioni concernenti tutti gli aspetti dei reati previsti dalla presente Convenzione, inclusi, qualora gli Stati Parte interessati lo ritengano opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
(b) collaborare con altri Stati Parte nel condurre le indagini relative ai reati previsti dalla presente Convenzione concernenti:
(i) l'identità, il recapito e le attività delle persone sospette di essere coinvolte in tali reati o la localizzazione di altre persone interessate;
(ii) il movimento dei proventi dei reati, o dei beni derivati dalla commissione di tali reati;
(iii) il movimento della proprietà, delle attrezzature o di altri mezzi utilizzati o destinati ad essere utilizzati nella commissione di tali reati;
(c) fornire, ove opportuno, gli oggetti o le quantità di sostanze necessari ai fini dell'analisi o delle indagini;
(d) favorire un effettivo coordinamento tra le loro autorità, organi e servizi competenti, e promuovere lo scambio di personale ed altri esperti, incluso, in conformità agli accordi e alle intese bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il distacco di ufficiali di collegamento;
(e) scambiare informazioni con altri Stati Parte su specifici mezzi e metodi usati dai gruppi criminali organizzati, inclusi, ove opportuno, le rotte e i trasporti e l'uso di false identità, documenti falsi o contraffatti o altri mezzi di occultamento delle loro attività;
(f) scambiare informazioni e coordinare le misure amministrative e di altro genere adottate come opportuno allo scopo di una prima identificazione dei reati previsti dalla presente Convenzione.
2. Al fine di dare efficacia alla presente Convenzione, gli Stati Parte devono prendere in considerazione la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione diretta tra i loro organi di polizia e, laddove tali accordi o intese esistono già, di emendarli. In assenza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la mutua cooperazione di polizia nei riguardi dei reati previsti dalla presente Convenzione. Gli Stati Parte si avvalgono pienamente di accordi o intese, come opportuno, incluse le organizzazioni internazionali o regionali, per intensificare la cooperazione tra i rispettivi organi delle loro forze dell'ordine.
3. Gli Stati Parte devono sforzarsi di collaborare, secondo le proprie possibilità, per rispondere alle attività del crimine organizzato transnazionale commesse mediante l'uso della moderna tecnologia.
Articolo 28
Raccolta, scambio e analisi delle informazioni sulla natura
del crimine organizzato
1. Ciascuno Stato Parte deve prendere in considerazione la possibilità di analizzare, in consultazione con le comunità scientifiche ed accademiche, le tendenze all'interno della criminalità organizzata nel proprio territorio, le circostanze in cui questa agisce, nonché i gruppi professionali e le tecnologie coinvolte.
2. Gli Stati Parte prendono in considerazione lo sviluppo e la condivisione dell'expertise nel settore dell'analisi concernente le attività del crimine organizzato, sia tra di essi, sia tramite le organizzazioni internazionali e regionali. A tal fine occorrerà elaborare e applicare come opportuno definizioni comuni, standard e metodologie.
3. Ciascuno Stato Parte deve prendere in considerazione il controllo delle sue politiche e delle misure effettive per combattere la criminalità organizzata e valutare la loro efficacia ed efficienza.
Articolo 29
Formazione e assistenza tecnica
1. Ciascuno Stato Parte nella misura necessaria adotta, sviluppa o migliora uno specifico programma di formazione per il proprio personale delle forze dell'ordine, inclusi i procuratori, i magistrati inquirenti e il personale doganale, nonché altro personale incaricato della prevenzione, individuazione e del controllo dei reati previsti dalla presente Convenzione. Tali programmi possono includere distaccamenti e scambi di personale. Tali programmi in particolare tratteranno, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, i seguenti argomenti:
(a) metodi usati nella prevenzione, individuazione e controllo dei reati previsti dalla presente Convenzione;
(b) rotte e tecniche usate dalle persone sospettate di coinvolgimento in reati previsti nella presente Convenzione, incluse quelle usate negli Stati di transito, e le adeguate contromisure;
(c) monitoraggio del movimento di contrabbando;
(d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi del crimine, la proprietà, le attrezzature o altri mezzi e metodi usati per trasferire, nascondere oppure occultare tali proventi, proprietà, attrezzature o altri mezzi, nonché metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
(e) raccolta delle prove;
(f) tecniche di controllo nelle zone di libero commercio e porti franchi;
(g) attrezzature e tecniche moderne delle forze dell'ordine, comprese la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
(h) metodi usati per combattere il crimine organizzato transnazionale commesso tramite l'uso di computer, reti di telecomunicazione o altre forme di tecnologia moderna; e
(i) metodi usati per la protezione di vittime e testimoni.
2. Gli Stati Parte si offrono assistenza reciproca nella pianificazione e nell'attuazione di programmi di ricerca e formazione mirati a condividere l'expertise nei settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e a tal fine si avvalgono, ove opportuno, di conferenze e seminari regionali e internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi speciali e le esigenze degli Stati di transito.
3. Gli Stati Parte promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che favoriscano l'estradizione e la mutua assistenza giudiziaria. Tale formazione e assistenza tecnica potrebbero includere la formazione linguistica, i distaccamenti e gli scambi di personale tra le autorità centrali o gli organismi con responsabilità in questo settore.
4. In caso di trattati o intese esistenti sia bilaterali che multilaterali, gli Stati Parte devono potenziare nella misura necessaria l'azione per ottimizzare le attività operative e formative nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri accordi o intese bilaterali e multilaterali pertinenti.
Articolo 30
Altre misure: attuazione della Convenzione
tramite lo sviluppo economico e l'assistenza tecnica
1. Gli Stati Parte adottano misure che favoriscono l'attuazione ottimale della presente Convenzione, nella misura possibile, tramite la cooperazione internazionale, tenendo conto degli effetti negativi del crimine organizzato sulla società in generale, in particolare sullo sviluppo sostenibile.
2. Gli Stati Parte adotteranno azioni concrete nella misura possibile e in coordinamento tra di loro, nonché con le organizzazioni internazionali e regionali, al fine di:
(a) migliorare la cooperazione a vari livelli coi paesi in via di sviluppo allo scopo di potenziare le capacità di questi ultimi di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale;
(b) migliorare l'assistenza finanziaria e materiale per sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo nel combattere in modo efficace il crimine organizzato transnazionale e per aiutarli ad attuare con successo la presente Convenzione;
(c) fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione per aiutarli a soddisfare le loro esigenze riguardo all'attuazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si sforzano di fornire adeguati e regolari contributi volontari ad un fondo specificamente destinato a tale scopo secondo un sistema di finanziamento delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte possono anche prendere in speciale considerazione, in conformità alla propria legislazione nazionale e alle disposizioni della presente Convenzione, la possibilità di contribuire al suddetto fondo con una percentuale del denaro o del valore corrispondente dei proventi del crimine o della proprietà confiscata in conformità alle disposizioni della presente Convenzione;
(d) incoraggiare e persuadere altri Stati e istituzioni finanziarie come opportuno ad intraprendere azioni comuni ai sensi del presente articolo, in particolare mettendo a disposizione più programmi di formazione e moderne attrezzature per i paesi in via di sviluppo, al fine di aiutarli a raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione.
3. Le suddette misure non pregiudicano, per quanto possibile, gli impegni assunti nel settore dell'assistenza ai paesi stranieri o altri accordi di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali concernenti l'assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione gli accordi finanziari necessari a garantire l'efficacia della cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione e per la prevenzione, individuazione, e controllo della criminalità organizzata transnazionale.
Articolo 31
Prevenzione
1. Gli Stati Parte si impegnano a sviluppare e valutare i progetti nazionali e a stabilire e promuovere le prassi e le politiche migliori volte alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.
2. Gli Stati Parte si impegnano, conformemente ai principi fondamentali delle proprie leggi nazionali, a ridurre le opportunità esistenti o future per i gruppi criminali organizzati di partecipare ai mercati legali con i proventi della criminalità, attraverso adeguate misure legislative, amministrative o altro.
Dette misure dovranno:
(a) rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia, l'autorità giudiziaria e gli organismi privati competenti, incluso l'industria;
(b) promuovere lo sviluppo di standard e procedure volte a salvaguardare l'integrità degli organismi pubblici e privati competenti, nonché codici di condotta per le professioni interessate, in particolare avvocati, notai, consulenti fiscali e commercialisti;
(c) prevenire l'uso illecito da parte delle organizzazioni criminali delle procedure per le gare di appalto bandite dalle autorità pubbliche e delle sovvenzioni e licenze concesse da dette autorità per le attività commerciali;
(d) prevenire l'uso illecito delle persone giuridiche da parte delle organizzazioni criminali; dette misure potrebbero includere:
(i) l'organizzazione di registri pubblici concernenti le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella creazione, gestione e finanziamento delle persone giuridiche;
(ii) l'introduzione della possibilità di interdire, con provvedimento del tribunale o altri mezzi adeguati per un periodo di tempo ragionevole, individui condannati per reati previsti dalla presente Convenzione, dalla gestione di persone giuridiche che rientrano nella giurisdizione degli Stati Parte;
(iii) la creazione di registri nazionali concernenti le persone interdette dalla gestione di società; e
(iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri di cui ai commi (d)(i) e (iii) del presente paragrafo con le autorità competenti degli altri Stati Parte.
3. Gli Stati Parte si impegnano a promuovere il reinserimento sociale delle persone condannate per i reati previsti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati Parte si impegnano a valutare periodicamente gli idonei strumenti giuridici esistenti nonché le prassi amministrative al fine di individuarne i punti deboli che possono essere sfruttati dalle organizzazioni criminali.
5. Gli Stati Parte si impegnano a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esistenza, sulle cause, sulla gravità e sulla minaccia posta dalla criminalità organizzata transnazionale. Le informazioni possono essere divulgate, se necessario, attraverso i mass media e devono includere misure che incoraggino la partecipazione pubblica nella prevenzione e nel contrasto nei confronti di tale genere di criminalità.
6. Ogni Stato Parte deve comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e il domicilio della/e autorità che possono aiutare gli altri Stati Parte nell'elaborazione di misure di prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.
7. Gli Stati Parte, se necessario, collaborano l'uno con l'altro e con le competenti organizzazioni internazionali e regionali nel promuovere e sviluppare le misure di cui al presente articolo. Ciò prevede anche la partecipazione a progetti internazionali volti alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale, per esempio la riduzione di quei fattori che rendono i gruppi socialmente emarginati più vulnerabili all'azione della criminalità organizzata transnazionale.
Articolo 32
Conferenza delle Parti alla Convenzione
1. In questa sede viene organizzata una Conferenza delle Parti alla Convenzione per migliorare la capacità degli Stati Parte di lottare contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché per promuovere e riesaminare l'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite concorda sul fatto che la Conferenza delle Parti sia organizzata entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta norme procedurali e di gestione delle attività di cui ai par. 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme riguardanti il pagamento delle spese relative a dette attività).
3. La Conferenza delle Parti concorda sui meccanismi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 di questo articolo, incluso:
(a) agevolare le attività degli Stati Parte di cui agli artt. 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando tra l'altro contributi su base volontaria;
(b) agevolare lo scambio delle informazioni tra gli Stati Parte concernenti le modalità e le tendenze della criminalità organizzata transnazionale nonché le prassi coronate da successo nella lotta contro quest'ultima;
(c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative;
(d) riesaminare periodicamente l'attuazione della presente Convenzione;
(e) rivolgere raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.
4. Ai fini indicati nei par. 3(d) e (e) del presente articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell'attuare la presente Convenzione, nonché delle difficoltà incontrate, attraverso le informazioni da loro fornite e attraverso le procedure aggiuntive di revisione che possono essere eventualmente stabilite dalla Conferenza delle Parti.
5. Ogni Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti informazioni sui suoi programmi, piani e prassi seguite, nonché sulle misure amministrative e legislative per attuare la presente Convenzione, così come richiesto dalla Conferenza delle Parti.
Articolo 33
Segretariato
1. Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite mette a disposizione della Conferenza delle Parti alla Convenzione i necessari servizi di segreteria.
2. Le attività del Segretariato consistono in:
(a) assistere le Parti alla Conferenza nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 32 della presente Convenzione e provvedere a fornire i necessari servizi per le sessioni della Conferenza delle Parti;
(b) assistere gli Stati Parte, previa relativa richiesta, nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo 5 della presente Convenzione e
(c) garantire il necessario coordinamento con i segretariati delle pertinenti organizzazioni regionali e internazionali.
Articolo 34
Attuazione della Convenzione
1. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale, adotta le misure necessarie, incluso le misure legislative e amministrative, al fine di garantire l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
2. Le violazioni stabilite conformemente agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione devono essere previste dal diritto nazionale di ciascuno Stato Parte indipendentemente dal carattere transnazionale o dal coinvolgimento di un'organizzazione criminale ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, tranne se l'articolo 5 della presente Convenzione prevede il coinvolgimento di un'organizzazione criminale.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.
Articolo 35
Risoluzione delle controversie
1. Gli Stati Parte devono impegnarsi a risolvere, tramite negoziati, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.
2. Le controversie tra due o più Stati Parte, relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possono essere risolte tramite negoziati entro un ragionevole termine di tempo, possono, su richiesta di uno degli Stati Parte interessati, essere sottoposte ad arbitrato. Qualora sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte interessati non siano in grado di trovare un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno Stato Parte può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando la richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte può, all'atto della firma, ratifica, accoglimento, approvazione o adesione alla presente Convenzione, dichiarare di non ritenersi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti degli Stati Parti che hanno formulato dette riserve.
4. Lo Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva notificando ciò al Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 36
Firma, ratifica, accoglimento, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e quindi al Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. La presente Convenzione è inoltre aperta alla firma delle organizzazioni regionali per l'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di tali organizzazioni abbia firmato la presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accoglimento o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accoglimento o approvazione devono essere depositati presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite. Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica possono depositare il proprio strumento di ratifica, accoglimento o approvazione, se almeno uno degli Stati membri di dette organizzazioni ha già provveduto a farlo. Negli strumenti di ratifica, accoglimento o approvazione, tali organizzazioni devono indicare le loro competenze relativamente ai settori disciplinati dalla presente Convenzione. Tali organizzazioni devono altresì informare il depositario circa eventuali rilevanti modifiche delle loro competenze.
4. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali per l'integrazione economica se almeno uno degli Stati membri di dette organizzazione è Parte alla Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite. All'atto dell'adesione, le organizzazioni regionali per l'integrazione economica devono indicare le loro competenze relativamente ai settori disciplinati dalla presente Convenzione. Tali organizzazioni devono altresì informare il depositario circa eventuali rilevanti modifiche delle loro competenze.
Articolo 37
Protocolli
1. La presente Convenzione può essere integrata da uno o più protocolli.
2. Per essere Parte al Protocollo, gli Stati o le organizzazioni regionali per l'integrazione economica devono necessariamente essere Parti alla Convenzione.
3. Uno Stato Parte alla Convenzione non è vincolato dal Protocollo fintantoché non diventa Parte al Protocollo ai sensi delle suddette disposizioni.
4. I protocolli della Convenzione devono essere interpretati congiuntamente alla Convenzione, tenendo conto del fine di detto Protocollo.
Articolo 38
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accoglimento, approvazione o adesione. Ai sensi del presente paragrafo, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale di integrazione economica non devono essere considerati aggiuntivi rispetto a quelli depositati dagli Stati Membri di tali organizzazioni.
2. Per gli Stati o per le organizzazioni regionali di integrazione economica che abbiano ratificato, accolto, approvato o aderito alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accoglimento, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del relativo strumento da parte di tali Stati o tali organizzazioni.
Articolo 39
Emendamenti
1. Dopo il termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Stati Parte possono proporre un emendamento e depositarlo presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite che provvederà a comunicare il proposto emendamento agli Stati membri e alla Conferenza delle Parti alla Convenzione al fine di esaminare la proposta e decidere in merito. La Conferenza delle Parti deve impegnarsi per raggiungere il consenso sui singoli emendamenti. Se, nonostante sia stato profuso il massimo impegno per ottenere il consenso e nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento si riterrà approvato, come ultima possibilità, con il consenso dei due terzi dei votanti degli Stati Parte presenti alla Conferenza delle Parti.
2. Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica esercitano, nei loro settori di competenza, il loro diritto al voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono Parte alla presente Convenzione. Tali organizzazioni non possono esercitare il loro diritto di voto se gli Stati membri lo hanno già esercitato e viceversa.
3. Gli emendamenti approvati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono soggetti a ratifica, accoglimento e approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Gli emendamenti approvati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entreranno in vigore nello Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito, presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, del relativo strumento di ratifica, accoglimento o approvazione.
5. Gli emendamenti entrati in vigore vincolano gli Stati Parte che hanno espresso la loro volontà in tal senso. Gli altri Stati Parte sono vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e dagli eventuali precedenti emendamenti da essi ratificati, accolti o approvati.
Articolo 40
Denuncia
1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta al Segretariato Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretariato Generale.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica possono cessare di essere Parte alla Convenzione dopo la denuncia da parte di tutti gli Stati membri.
3. Con la denuncia della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono denunciati tutti i protocolli.
Articolo 41
Depositario e lingue
1. Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è redatta in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede; essa viene depositata presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i ministri plenipotenziari sottoscritti e debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
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